N. 00357/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00574/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2011, proposto da:
Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong.Onlus, Animalisti Italiani Onlus, Lega Per L'Abolizione della Caccia Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso Vittorio Avv. Isidori in L'Aquila, via Avezzano, 11 Fab/B;
contro
Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DELIBERAZIONE N. 543 DEL 3.8.2011 (CALENDARIO VENATORIO 2011-2012)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Considerato che il parere ISPRA del 23 maggio 2005 evidenzia che “per diverse specie i periodi e le modalità di prelievo … risultano più estesi rispetto a quelli indicati” nel documento denominato “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” e che tali previsioni “non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione”;
- Considerato che le osservazioni provenienti da “organo scientifico e tecnico di consulenza” (art. 7 l. 157/1992” possono essere disattese dall’amministrazione, che però ha l’onere di esprimere le valutazioni che l’hanno portata a disattendere il parere;
- Rilevato che gli atti del procedimento non esprimono tale adeguata motivazione;
- Ritenuta altresì la fondatezza dei rilievi riguardo al capo A, punto 4, del calendario nella parte in cui fissa “orari convenzionali” per il sorgere ed il tramontare del sole su tutto il territorio regionale;
- Ritenuto che talune questioni non siano in questa sede rilevanti essendo le stesse inerenti alle date di apertura, mentre gli altri aspetti devono essere trattate nella più adeguata sede di merito, implicando le stesse valutazioni complesse (anche dal punto di vista della legittimità costituzionale) che esorbitano dalla fase cautelare;
P.Q.M.
N. 00574/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 574 del 2011, proposto da:
Associazione Italiana Per il World Wide Fund For Nature Ong.Onlus, Animalisti Italiani Onlus, Lega Per L'Abolizione della Caccia Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso Vittorio Avv. Isidori in L'Aquila, via Avezzano, 11 Fab/B;
contro
Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
DELLA DELIBERAZIONE N. 543 DEL 3.8.2011 (CALENDARIO VENATORIO 2011-2012)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo in Persona del Presidente P.T.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il dott. Alberto Tramaglini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- Considerato che il parere ISPRA del 23 maggio 2005 evidenzia che “per diverse specie i periodi e le modalità di prelievo … risultano più estesi rispetto a quelli indicati” nel documento denominato “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42” e che tali previsioni “non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione”;
- Considerato che le osservazioni provenienti da “organo scientifico e tecnico di consulenza” (art. 7 l. 157/1992” possono essere disattese dall’amministrazione, che però ha l’onere di esprimere le valutazioni che l’hanno portata a disattendere il parere;
- Rilevato che gli atti del procedimento non esprimono tale adeguata motivazione;
- Ritenuta altresì la fondatezza dei rilievi riguardo al capo A, punto 4, del calendario nella parte in cui fissa “orari convenzionali” per il sorgere ed il tramontare del sole su tutto il territorio regionale;
- Ritenuto che talune questioni non siano in questa sede rilevanti essendo le stesse inerenti alle date di apertura, mentre gli altri aspetti devono essere trattate nella più adeguata sede di merito, implicando le stesse valutazioni complesse (anche dal punto di vista della legittimità costituzionale) che esorbitano dalla fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Accoglie la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto sospende l’efficacia dei relativi capi dell’atto impugnato;
Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 4 aprile 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
Accoglie la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione e per l'effetto sospende l’efficacia dei relativi capi dell’atto impugnato;
Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 4 aprile 2012.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Cesare Mastrocola, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
Il 27/10/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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