sabato 22 giugno 2013

Il TAR Abruzzo annulla parte del calendario venatorio abruzzese 2009/10, sconfitta (nuovamente!) l'amministrazione regionale

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 606 depositata il 21 gennaio 2013, ha riconosciuto valide la gran parte delle argomentazioni del ricorso proposto dalle associazioni Lega Abolizione Caccia e Animalisti Italiano onlus, contro il calendario venatorio regionale abruzzese per la stagione 2009/10.


La sentenza contiene un'ampia disamina sull'inottemperanza da parte della Regione del parere consultivo reso dall' ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) , quando non si tenne conto dei suggerimenti in merito ai periodi di caccia per starna, lepre fagiano , ritenuti troppo dilatati in assenza di dati scientifici da parte della stessa amministrazione regionale. Le censure riguardano anche la caccia vagante con uso del cane nel mese di gennaio.



Di seguito la sentenza integrale:




N. 00606/2013 REG.PROV.COLL.


N. 00330/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 330 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Animalisti Italiani Onlus, Lega Per L'Abolizione della Caccia Onlus, rappresentati e difesi dall'avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso Vittorio Avv. Isidori in L'Aquila, via Avezzano, 11;

contro

Regione Abruzzo, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

DELLA DELIBERAZIONE N. 416 CON CUI E' STATO APPROVATO IL CALENDARIO VENATORIO 2009/2010; nonché della determinazione DH8 n.35 del Dirigente del servizio economia ittica e programmazione venatoria in data 11.11.2009 in parte qua..


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Le associazioni Animalisti Italiani Onlus e Lega per l’Abolizione della caccia hanno impugnato con gravame introduttivo la DGR 416/09, con cui la Regione Abruzzo ha approvato il calendario venatorio per la stagione 2009/2010.

Con la prima doglianza, si deduce che la Regione avrebbe programmato l’attività venatoria in mancanza del necessario monitoraggio delle specie. Inoltre, sarebbe mancata adeguata motivazione per le decisioni prese in difformità dal parere dell’Ispra, e ciò con particolare riguardo:

- alle specie stanziali (lagomorfi e Fasianidi), per le quali il predetto istituto suggeriva la posticipazione dell’apertura della stagione venatoria all’inizio di ottobre, mentre la Regione ha anticipato tale apertura al 20 settembre;

-al fagiano, per il quale si consigliava il termine della caccia ai primi di dicembre, laddove il calendario ha invece previsto la data del 31 dicembre 2009;

-alla starna, per la quale l’Ispra aveva ritenuto non sussistere le condizioni di cacciabilità, mentre la Regione ha consentito per questo galliforme la caccia dal 20 settembre al 31 dicembre;

-alla lepre comune, la cui caccia veniva considerata dall’Ispra particolarmente insidiosa per il rischio di confusione con la lepre italica (specie altamente protetta), così da rendersi necessaria una cognizione sull’esatta distribuzione delle due specie di lepre sul territorio, fissando comunque una stagione di caccia in un arco temporale massimo compreso tra il 15 ottobre ed il 30 novembre. La Regione avrebbe invece disatteso in radice questi motivati suggerimenti, consentendo in modo indiscriminato la caccia alla lepre dal 20 settembre 2009 al 20 dicembre 2009;

-alla caccia vagante , che –soprattutto con l’ausilio del cane- secondo l’Ispra avrebbe dovuto terminare non oltre il mese di dicembre , mentre la Regione l’ha autorizzata fino a tutto gennaio 2010.

Con la seconda doglianza si lamenta infine la violazione del comma 7 dell’articolo 18 della citata legge 157/92, per aver la Pa intimata consentito orari di caccia giornalieri superiori a quelli massimi consentiti dalla citata normativa (un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto e, per gli ungulati, anche un’ora dopo quando sia fatta secondo un metodo selettivo).

Nel corso della camera di consiglio del 14.10.2009 è stata accolta l’istanza cautelare, per la probabile fondatezza della “censura di difetto di motivazione della delibera impugnata, nella parte in cui quest’ultima non ha dato adeguata contezza delle ragioni del dissenso rispetto alle concludenze consultive dell’Istituto Superiore di Ricerca Ambientale (ordinanza Tar Abruzzo –AQ- n. 200 del 15.10.2009).

A seguito di tale ordinanza, il dirigente del Servizio Economia Ittica della Regione Abruzzo, con determinazione n. 29 del 16.10.2009 ha assunto iniziative inibitorie verso la caccia alla starna, rimettendo per il resto alla giunta regionale il compito di conformarsi alla predetta ordinanza, previa indicazione delle parti del calendario da adeguare al parere Ispra.

Le associazioni ricorrenti hanno peraltro contestato la possibilità di mantenere in vita (mediante modifiche) un calendario venatorio ritenuto invece in radice inapplicabile, alla luce della rilevata carenza di un monitoraggio scientifico delle specie cacciabili. Pertanto, dopo una vana diffida in data 21.10.09, sono stati proposti in data 2.11.09 i (primi) motivi aggiunti per l’annullamento della citata determina dirigenziale del 16.10.09.

In data 11.11.09, il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria della Regione Abruzzo ha poi emanato la determina DH8 n. 35, con la quale, in parziale riforma del calendario Venatorio Regionale 2009/2010, ha disposto:

-la sospensione in via definitiva della caccia alla starna;

-il termine del prelievo venatorio della lepre comune fissato al 30.11.09, ferma restando la prescrizione già contenuta nel calendario venatorio in ordine al divieto di cacciabilità di detta specie, nelle aree ove vi fosse prova scientifica di sovrapposizione di popolazione di lepre italica;

-il termine del prelievo venatorio del fagiano fissato al 6.12.09;

-la possibilità di cacciare con il cane fino al 31.12.09, con eccezione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e della caccia al cinghiale e alla volpe in squadre autorizzate, con conferma in questi casi del preesistente termine del 31.1.10.

Inoltre, con delibera regionale n. 515/09, è stato consentito (fra l’altro e per quanto qui interessa) l’uso del piccione di allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento al colombaccio (art. 3 bis).

Avverso i due citati provvedimenti è stato proposto un secondo gruppo di motivi aggiunti, notificato il 18.11.0.

Quanto alla determina n. 35 dell’11.11.09, è stato dedotto in primis un vizio di incompetenza, per aver il dirigente deliberato in materia riservata alla giunta regionale, in violazione dell’art. 49 dello Statuto sull’esercizio delle funzioni giuntali (come quelle sul calendario venatorio). In realtà il dirigente aveva trasmesso gli atti al predetto Organo collegiale, il quale tuttavia (tramite il componente preposto alla Caccia, con nota del 10.11.09) ha ritenuto di non deliberare in materia, sul rilievo che si trattasse “del mero recepimento di un atto giurisdizionale, riservato alla titolarità del dirigente”. Le rimanenti doglianze ribadiscono quanto già dedotto nei precedenti motivi aggiunti, in ordine al fatto che la Regione non avrebbe potuto in radice consentire prelievi venatori (meno che mai per quanto riguarda la lepre comune-europea, che ha lo stesso habitat della protetta specie italica), in difetto del necessario monitoraggio di ogni specie cacciabile.

Viene poi censurata la possibilità di usare il piccione di allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento al colombaccio (art. 3 bis delibera 515/09), perché in contrasto con la legge 157/92, che consentirebbe l’uso di uccelli allevati solo se appartenenti a specie cacciabili, previo parere dell’ISPRA (circostanze che sarebbero entrambe estranee al caso di specie).

Quanto alla chiesta misura cautelare in ordine ai proposti motivi aggiunti, il tar ha respinto la domanda, allegando l’irriducibilità delle relative questioni ad un vaglio di sommaria delibazione (ord. 251/09 del 3.12.09, confermata in appello con ord. 471/10 del 28.1.2010).

Si è costituita in giudizio la Regione Abruzzo, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila, che ha controdedotto con memoria, mentre alla pubblica udienza del 22.5.13 la causa è stata riservata a sentenza.



DIRITTO

Va in primo luogo precisato che sussiste l’interesse alla presente decisione, anche se l’impugnativa riguarda (almeno in prevalenza) il calendario venatorio per un periodo ormai trascorso (2009-2010); ciò in quanto –trattandosi di provvedimenti annuali che regolano la caccia sul territorio- le normae agendi della sentenza possono ancora rivestire concrete utilità, ai fini della predisposizione dei prossimi calendari (sul punto, funditus, questo tar n. 440/12; cfr. anche Tar Lombardia -MI- 533/2010).

Risulta inoltre pacifica e non controversa la legittimazione attiva dei ricorrenti, enti associativi radicati sul Territorio Nazionale, statutariamente esponenziali di interessi di tutela ambientale e protezionistica.

Mediante ricorso introduttivo, il predetto calendario 2009/2010 viene censurato:

-per la mancanza di un presupposto monitoraggio scientifico della fauna selvatica (con conseguente violazione dell’articolo 13 della LR 10/04 che prevede una verifica annuale dei programmi faunistico venatori provinciali, sulla base dei quali l’art. 26 consente l’esercizio della caccia programmata);

-per aver la Regione disatteso le indicazioni dell’ISPRA in difetto di puntuale motivazione sulle ragioni del dissenso;

-per aver consentito una chiusura giornaliera posticipata, in violazione del comma 7 dell’articolo 18 della legge 157/92.

In seguito all’accoglimento della sospensiva del Tar del 15.10.2009 –nel dichiarato intento di conformarsi al predetto decisum- l’apparato dirigenziale della Regione ha ritenuto di adeguare il calendario alle parti del parere Ispra che erano rimaste disattese. A questo punto le associazioni ricorrenti, con la proposizione di due gruppi di motivi aggiunti, hanno però insistito nel richiamare la prima censura del ricorso introduttivo, secondo la quale la mancanza di dati scientifici sul prelievo (e sulla salute) delle varie specie interessate dalla caccia, impedirebbe più in radice qualsiasi programmazione venatoria, così che risulterebbero pertanto illegittime anche le successive modifiche introdotte al calendario, in asserita conformazione al parere Ispra.

In via pregiudiziale, collegio intende operare alcune considerazioni di fondo

E’ sicuramente da ribadire il diffuso orientamento giurisprudenziale (non solo di questo Tar) secondo cui la formulazione legislativa dell’art. 18 comma 2 legge 11.2.1992 n. 157 (laddove è previsto il previo parere obbligatorio dell’istituto Nazionale per la fauna selvatica in ordine ad eventuali modifiche dei periodi di caccia per determinate specie) implica che la Regione sia tenuta a fornire congrua motivazione, laddove intenda discostarsi dal parere dell’Istituto in questione; ciò del resto in applicazione dei principi generali in tema di pareri non vincolanti (a maggior ragione se obbligatori), nei quali l’acquisizione non condivisa obbliga comunque l’autorità procedente a dare conto del dissenso.

Ulteriore questione –in rilievo nella presente vertenza- riguarda il caso in cui nella Regione di riferimento non operi in modo adeguato il prescritto monitoraggio scientifico della fauna, in base al quale le autorità venatorie sono chiamate a prendere decisioni sui periodi di caccia. In difetto di tale monitoraggio, occorre chiedersi se la programmazione della caccia debba essere o meno radicalmente inibita, in attesa che le amministrazioni provvedano ad acquisire i necessari flussi informativi (in senso affermativo spingono le ricorrenti)

Quanto alla effettiva sussistenza di un deficit di programmazione e di gestione dei dati sulla fauna cacciabile, le associazioni de quibus si sono diffuse sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti, sostenendo che in Abruzzo mancherebbe quella rete differenziata di piani e programmi per la gestione faunistico-venatoria ed ambientale sul territorio, pure ampiamente prevista dalle normative di settore europee, nazionali e regionali (in primis: direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e la connessa “guida alla disciplina di caccia” della commissione europea, ove si argomenta della necessità di “efficaci sistemi di monitoraggio basati su dati scientifici in modo da assicurare che qualsiasi utilizzazione sia mantenuta a livelli sostenibili per le popolazioni selvatiche”, art. 1 legge 157/92; artt. 13 e 26 LR 10/04, secondo cui le province sono chiamate a trasmettere alla Giunta regionale “improrogabilmente entro il 15 aprile di ogni anno”, una relazione illustrativa sullo status delle popolazioni di animali selvatici omeotermi comprendente dati sugli abbattimenti e sulle catture nella stagione venatoria appena conclusa, corredata dalla consistenza numerica dei cacciatori residenti).

Le associazioni ricorrenti hanno riportato in proposito alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dall’assessore regionale alla caccia, dalle quali si troverebbe conferma che i dati scientifici mancherebbero dal 2004, ed a tale inconveniente la Regione starebbe ponendo (tardivo) rimedio con la predisposizione in itinere del nuovo piano faunistico regionale.

Da qui si sostiene che la PA intimata–per di più con un piano faunistico venatorio regionale in prorogatio dal 2004 (recte, dal 2007,in tal senso, cfr. delibera di consiglio regionale n. 78/2011)- non avrebbe potuto svolgere alcuna azione amministrativa di programmazione dell’attività venatoria, atteso che il monitoraggio delle specie costituirebbe l’inderogabile presupposto per l’applicazione dei poteri di deroga alle prescrizioni nazionali, stabilite dagli artt. 18 e 19 bis della legge 157/92.

Ritiene il tar che la mancanza dei dati sulla fauna selvatica a disposizione della Regione procedente (dati da acquisire secondo le evidenziate modalità di legge) possa ritenersi provata in giudizio, anche in relazione al fatto che lo stesso patrono dell’amministrazione nulla ha specificamente controdedotto al riguardo, né ha depositato documentazione alcuna, mirata ex adverso a dimostrare l’assolvimento dei flussi informativi da parte delle amministrazioni a ciò preposte; in ogni caso la PA intimata non ha neanche indicato la disponibilità di fonti alternative (equiparabili per dettaglio e per qualificazione alla banca-dati da aggiornare), in grado di aver sopperito alle evidenziate lacune di monitoraggio.

Deve pertanto trovare applicazione il disposto dell’art. 64 CPA, in ordine al regime delle prove in giudizio ed alle conseguenze che il giudice deve trarre dal comportamento processuale delle parti.

Da ciò tuttavia non può conseguire una inibizione tout court dell’intera attività venatoria sul territorio regionale, come invece argomentato, non tanto nel ricorso introduttivo (ove tali concludenze risultano solo delineate, con ben maggiori insistenze e dettagli sulle ipotesi caducatorie per specifiche parti del calendario), quanto nel primo e nel secondo gruppo di motivi aggiunti, ove si impugnano (fra l’altro) i rimedi adottati dalla Regione a seguito dell’ordinanza cautelare del tar, sostenendo che si sarebbe trattato di una conformazione fittizia, in un contesto programmatorio di caccia in radice abusivo.

Può peraltro ben affermarsi che la carenza del monitoraggio aggiornato sulle specie cacciabili rappresenta un elemento che necessariamente affievolisce le potestà regolatorie ed autorizzatorie nella soggetta materia, potestà che –almeno per le parti rilievo nella presente vertenza- rimangono limitate ad una prudente (e restrittiva) predisposizione dello schema di calendario da sottoporre al vaglio dell’Ispra, con il quale dovrebbe essere peraltro perfezionata una fruttuosa interlocuzione previa; quanto sopra, con l’intesa che il programma venatorio potrà interessare le sole parti che detto Istituto –sulla base di propri studi scientifici sul territorio- ritiene compatibili con la buona salute delle specie interessate.

Si vuole cioè affermare che quell’Organo di consulenza scientifica –attraverso i dati di sua diretta disponibilità- è in grado, almeno in parte, di supplire al difettoso monitoraggio operato dalle amministrazioni del territorio, così che queste ultime possono ragionevolmente recepire le indicazioni di caccia rese nei pareri dell’Ispra, beninteso per le sole componenti prescrittive basate su studi scientifici già acquisiti, e sempre che la consulenza non subordini il parere positivo di cacciabilità ad ulteriori verifiche delle amministrazioni destinatarie (verifiche che non potrebbero essere improvvisate per l’occasione od affidate in extremis ad organi locali, in mancanza di una generale banca dati maturata e coordinata per tempo). Resta poi inteso che –pur nel delineato e più generale deficit informativo- le disposizioni regolatorie regionali possono basarsi su dati aliunde acquisiti da altri Organismi scientifici accreditati, dati comunque da riferire e da analizzare nello specifico contesto territoriale di intervento, e sempre in stretto coordinamento con l’Ispra.

E’ poi appena il caso di precisare che la suesposta programmazione (straordinaria) di caccia determina un impedimento alla Regione di esprimere un legittimo dissenso sul parere reso dal predetto Istituto scientifico, dissenso invece –come sopra visto-altrimenti delineabile attraverso congrua motivazione, ma solo nei casi di rituale disponibilità, da parte della PA procedente, della presupposta ricognizione delle popolazioni faunistiche, proprio perché nessuna argomentazione tecnico-scientifica la Regione sarebbe in grado di opporre in modo attendibile, senza il necessario monitoraggio delle specie, formalizzato secondo le modalità di legge. Né ovviamente potrebbero delinearsi decisioni alternative (di discutibile opportunismo), asseritamente basate sugli stessi dati scientifici posti a disposizione dell’Istituto (od episodicamente aliunde acquisiti), potendosi al più configurare una eventuale interlocuzione della Regione con Ispra, al fine di ottenere correttivi, scaturiti da una diversa interpretazione dei medesimi dati.

Sulla base degli esposti principi, deve pertanto operarsi lo scrutinio sulle disposizioni regionali oggetto di impugnativa.

Va ravvisata in primis la fondatezza delle censure azionate con il ricorso introduttivo, con cui viene dedotta l’illegittima difformità di alcune disposizioni del calendario impugnato rispetto alle diverse indicazioni rese dall’Ispra.

Infatti, non solo la Regione ha omesso di motivare alcunché in ordine al “perché” del dissenso dal parere dell’istituto (circostanza che secondo le regole generali determina ex se l’illegittimità del modus operandi regionale, come già evidenziato nell’ordinanza di sospensiva 200/09), ma, ancor più a monte, l’assenza di un proprio monitoraggio delle specie cacciabili avrebbe impedito alla Regione stessa di procedere a qualsiasi motivata disattenzione dell’apporto consultivo in questione, e ciò per la rilevata impossibilità di far valere –e di illustrare in modo convincente- una (inesistente) istruttoria scientifica di segno diverso.

L’ultima doglianza del ricorso introduttivo non può invece trovare condivisione. In essa si lamenta in modo generico la presunta violazione del comma 7 dell’articolo 18 della citata legge 157/92 ove si stabilisce che la caccia è consentita un’ora prima del sorgere del sole sino al tramonto e, per gli ungulati, anche un’ora dopo quando sia fatta secondo un metodo selettivo. Secondo la ricorrente l’impugnato calendario venatorio avrebbe invece consentito di protrarre la caccia ben oltre il tramonto (addirittura un’ora dopo nel mese di gennaio), come emergerebbe dal raffronto fra gli orari del calendario con quelli forniti dall’Osservatorio astronomico di Teramo. Nessuna indicazione concreta e puntuale dei reclamati scostamenti è stata tuttavia evidenziata e comprovata, così che nella detta censura emergono profili di estrema genericità, che conducono il tar alla conseguente reiezione.

Passando al vaglio dei primi motivi aggiunti notificati il 2.11.2009, va sùbito anticipato che la determinazione dirigenziale del 16.10.2009 –per le parti oggetto di questa impugnativa- ha assunto un connotato meramente preparatorio, privo di attuale lesività.

Più in particolare, il dirigente del Servizio Economia Ittica della Regione Abruzzo ha in quella sede sospeso il prelievo venatorio della starna nelle more dell’accertamento della effettiva consistenza dei relativi stock faunistici (disposizione, questa, ovviamente non gravata), suggerendo poi le varie modalità con cui la Giunta Regionale avrebbe potuto recepire il parere dell’Ispra del 29.6.09, ai fini della completa esecuzione della richiamata ordinanza.

Le associazioni ricorrenti –insoddisfatte dei contenuti conformativi della predetta determina- hanno diffidato in data 21.10.09 la Regione ad adottare iniziative ritenute elusive del provvedimento cautelare Tar, chiedendo che venisse fatta chiarezza in ordine al fatto che il divieto di prelievo venatorio valesse non solo per la starna, ma per tutte le specie cacciabili, sino ad una nuova legittima delibera della Giunta regionale. Da qui, per l’appunto, l’impugnativa aggiunta del 2.11.09 all’esame del collegio.

Ma in realtà, le disposizioni avversate si sono limitate a programmare la futura attività deliberativa della Giunta regionale, senza formalizzare alcun provvedimento lesivo, la cui impugnativa deve essere conseguentemente dichiarata inammissibile.

Quanto ai secondi motivi aggiunti del 24.11.09 –diretti sulla determinazione dell’11.11.09, con cui il predetto dirigente regionale ha (questa volta) effettivamente disposto la modifica del calendario venatorio nei sensi anticipati con la precedente determina del 16.10.2009- va preliminarmente accolta la doglianza di incompetenza dedotta dalle ricorrenti associazioni, in merito al fatto che tale modifica sarebbe illegittimamente avvenuta con atto dirigenziale, anziché con il diretto intervento deliberativo della Giunta regionale, Organo titolare del provvedimento sul quale le modifiche si appuntano.

Invero il dirigente aveva trasmesso gli atti alla Giunta, la quale tuttavia (tramite il componente preposto alla Caccia, con nota del 10.11.09) ha ritenuto di non deliberare in materia, sul rilievo che si sarebbe trattato “del mero recepimento di un atto giurisdizionale, riservato alla titolarità del dirigente”.

Detto assunto non può essere condiviso, in primis poiché la conformazione ad un decisum giudiziario può postulare –come nella specie- fasi interpretative ed applicative complesse, e comunque prive di meri automatismi, da rimettere pertanto all’Organo ordinariamente deputato a provvedere nella soggetta materia (il quale è pertanto tenuto a rispondere del suo operato anche e soprattutto per tali delicate fasi di adeguamento).

In secondo luogo, non appare così chiaro che le misure correttive in questione siano state assunte solo in vista del dovere conformativo all’ordinanza cautelare, senza alcuna condivisione degli adeguamenti stessi, e quindi senza alcun ripensamento amministrativo rispetto alla originaria versione.

Pur non potendosi escludere una tale evenienza (così che il ricorso principale sulle originarie previsioni del calendario è stato prudentemente deciso nel merito), nessuna specifica considerazione risulta esplicitata nella determinazione impugnata e/o nel rinvio alla dirigenza operato dal componente di Giunta, mentre neanche in vista dell’odierna udienza di discussione, l’amministrazione ha mai inteso riaffermare la legittimità del “primo” calendario impugnato.

Non sussistevano quindi attendibili ragioni per esonerare l’Organo collegiale dalla modifica ad hoc, ovvero dalla integrale riadozione del (nuovo) calendario venatorio, da ciò conseguendo la fondatezza della esposta censura di incompetenza.

Peraltro, la portata conformativa della presente pronuncia verso future deliberazioni di settore consiglia il collegio a ponderare anche le restanti doglianze, senza applicazione della regola giurisprudenziale che ravvisa nell’incompetenza un vizio pregiudiziale, capace di determinare l’integrale assorbimento di ogni altra censura.

Analizzando le singole modifiche introdotte con la determina in questione si osserva quanto segue:

-non può condividersi la prescrizione sul prelievo venatorio della lepre comune (fissato al 30.11.09, con divieto di cacciabilità di detta specie, nelle aree ove vi fosse prova scientifica di sovrapposizione di popolazione di lepre italica); infatti, in un contesto più volte evidenziato di carente monitoraggio scientifico in cui ancora versano gli enti territoriali e locali abruzzesi, il richiamo operato dalla Regione alla eventuale “prova scientifica” (di sovrapposizione con la specie protetta) appare privo di concretezza e di attendibilità, proprio in relazione al precario stato di capacità ricognitiva dell’intera fauna cacciabile, in cui la Regione stessa ha dimostrato ancora di versare (nonostante i volenterosi intenti connessi al nuovo piano venatorio in itinere). Nel delineato contesto non si vede come possa farsi riferimento ad una prova scientifica particolarmente complessa e severa –di assoluto impegno anche per le Regioni più virtuose, già in possesso di adeguati monitoraggi venatori – che dovrebbe presupporre tra l’altro l’accertamento sulla esatta distribuzione delle due specie sul territorio, con prelievo sostenibile della lepre comune “basato su censimenti o stime d’abbondanza, pianificazione del prelievo e analisi dei carnieri” (parere Ispra del 29.6.09).

Non rileva in contrario quanto affermato dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di L’Aquila nella sua memoria del 2.11.2009, ove si afferma che “proprio per arginare il rischio indiretto derivante dalla confondibilità delle specie lepre europea (cacciabile) e lepre italica (protetta) … la Provincia di L’Aquila (che aveva provveduto a richiedere all’Ispra notizie in ordine alla contemporanea presenza delle due specie) ha interdetto la caccia alla lepre in due SIC (Siti di Importanza Comunitaria denominati Gole del Sagittario e Monte Genzana e nell’intera ZPS denominata Parco Regionale Sirente Velino”).

Ed invero, non può trovare condivisione un calendario venatorio con improprie deleghe “in bianco” che –relativamente ad un prelievo di caccia così delicato e pericoloso per un’altra specie “a contatto” con forte rischio di estinzione- affidi alle singole Province il compito di verificare “caso per caso” se autorizzare o meno tale prelievo, rinviando il tutto ad una “prova scientifica” che la stessa Regione procedente non sarebbe stata in grado di raggiungere, in carenza di quel monitoraggio delle specie cacciabili che le stesse Province avrebbero dovuto far confluire a livello regionale, per gli opportuni coordinamenti. Quanto sopra, peraltro in un contesto di legge statale (l. 157/92) e regionale (L.R. 10/2004) che affida alla Regione l’esclusiva titolarità del calendario stesso.

In via generale, compito della Regione sarebbe dunque quello di pubblicare i dati scientifici di riferimento, sulla base dei quali disporre nel suo calendario su quali ambiti territoriali (ritenuti più sicuri) poter autorizzare la caccia alla lepre, ovvero indicando –al contrario- quegli ambiti prudenzialmente interdetti. Di contro, in caso di mancata disponibilità di quei dati, la decisione di inibire in radice la caccia alla lepre sarebbe la soluzione più logica e conforme al principio comunitario di precauzione; ebbene è facile concludere che tale decisione sarebbe stata del tutto pertinente nella vicenda in esame, visto il grave deficit che ancora caratterizza in Abruzzo il censimento di tutta la fauna selvatica sul territorio (anche di quella più facile ad essere monitorizzata).

In ogni caso, a tutto voler concedere, la regione stessa avrebbe dovuto quantomeno avvalersi dell’aiuto offerto dall’Ispra nel citato parere del 29.6.09, laddove –in relazione al forte rischio di ricadute sulla lepre italica- si era deciso di assicurare “fin d’ora il proprio eventuale supporto tecnico scientifico sia a livello regionale che periferico”.

Il fatto che la (sola) Provincia dell’Aquila –secondo quanto riferisce il patrono della PA intimata- abbia consultato l’Ispra al fine di avere ragguagli suoi luoghi di maggiore commistione delle due specie, per poi prendere coerenti decisioni inibitorie in relazione a tali luoghi, non affievolisce ma conferma l’illegittimità della impugnata determinazione regionale, con la quale –in luogo delle dovute disposizioni sull’intero territorio abruzzese, ove del caso attraverso un fattivo coordinamento “a monte” con l’Istituto scientifico - si è invece operata una impropria delega devolutiva alle singole Province (o meglio, alla buona volontà delle singole Province). Il risultato è che –secondo quanto riferito dalla stessa difesa regionale- solo la Provincia dell’Aquila ha affrontato il problema, mentre nulla emerge per ciò che concerne le altre tre province ove – è il caso di temerlo- la caccia alla lepre potrebbe essersi svolta senza aver previamente ponderato gli evidenziati rischi di confondibilità delle due specie. Né risulta dagli atti di causa che la Regione abbia, quantomeno, richiesto nel tempo documentati ragguagli alle Province su come sia stato gestito quel prelievo venatorio, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

Vanno invece positivamente scrutinate le disposizioni che riguardano il termine del prelievo venatorio del fagiano (fissato al 6.12.09), atteso che la conformazione al parere Ispra sul punto appare congrua. Nella citata consulenza del 29.6.09, l’Istituto aveva infatti osservato che “la condizione del fagiano nella regione è tale da sconsigliare la prosecuzione del prelievo venatorio oltre i primi di dicembre”, così presupponendo di possedere dati scientifici sufficienti a ritenere che in Abruzzo fino a quel periodo indicato (condiviso dall’amministrazione) il prelievo di quella specie sarebbe stato tollerabile. In buona sostanza, opera in questo caso quella supplenza scientifica Ispra-Regione, di cui il collegio ha a lungo argomentato in precedenza.

Quanto invece ai periodi durante i quali è stata accordata la possibilità di cacciare con il cane, occorre distinguere i vari passaggi della nuova determinazione regolatoria.

Nulla quaestio per l’apposizione del termine “generale” di fine caccia al 31.12.09, trattandosi di una misura adesiva al parere Ispra, ove si afferma che “dal punto di vista tecnico la caccia vagante, soprattutto se con l’ausilio del cane, dovrebbe terminare non oltre il mese di dicembre”. Desta ovviamente perplessità la ricerca sistematica del “massimo utile” –quanto al dimensionamento delle varie facoltà venatorie- rispetto a quanto delineato dall’Istituto scientifico, così da prescegliere sempre e comunque la soluzione che l’Ispra ipotizza come limite massimo di tollerabilità del prelievo di caccia. Tale modus operandi non rende una eccellente garanzia di serenità valutativa e di indipendenza da pressioni esterne, collegate agli interessi settore, tanto più in contesto di penuria cognitiva sulla salute delle specie, penuria che dovrebbe ragionevolmente condurre alla massima precauzione ed –almeno in qualche caso- ad utilizzare i suggerimenti dell’Ispra, non sempre e solo nella loro maggiore “espansione”. Tuttavia il presente sindacato di legittimità (e non di merito) esclude che il giudice possa intervenire in senso caducatorio sulla sola base delle predette osservazioni di fondo, così che la disposizione in questione deve ritenersi legittima.

Discorso diverso riguarda invece l’eccezione operata per le aziende faunistico venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al cinghiale e alla volpe in squadre autorizzate, con conferma in questi casi del preesistente termine del 31.1.10.

Vero è che nel suo parere del 29.6.09 l’Ispra aveva previsto per tali categorie possibili eccezioni. Tuttavia in questo caso l’adesione al “massimo consentito” (nei sensi appena esposti) restava obiettivamente impedita proprio dalla carenza del monitoraggio scientifico; detta lacuna infatti non può che escludere scelte “eccezionali”, in quanto tali valutabili solo in presenza di quelle adeguate (ed aggiornate) statistiche sulla fauna selvatica del territorio, di cui invece la Regione non dispone.

Nessuna misura conformativa –pur dopo l’ordinanza di sospensiva n. 200/09- risulta invece presa dalla Regione in ordine alle specie stanziali (lagomorfi e Fasianidi), per le quali il calendario impugnato ha anticipato l’apertura della stagione venatoria al 20 settembre, in contrasto con quanto aveva suggerito l’Ispra, secondo cui l’apertura della caccia a quelle specie avrebbe dovuto posticiparsi all’inizio di ottobre. Per tale parte del calendario, rilevano pertanto le conseguenze caducatorie collegate all’accoglimento del gravame introduttivo.

Infine non può trovare accoglimento la censura nei confronti dell’art. 3 bis della delibera di giunta n. 515/09 ove si permette l’utilizzo del piccione di allevamento come richiamo vivo nella caccia da appostamento al colombaccio. Secondo le ricorrenti la predetta disposizione sarebbe in contrasto:

- con l’art. 5 comma 1 della della legge 157/92, ove si prevede una normativa secondaria regionale –previo parere Ispra- per regolamentare “l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonchè il loro uso in funzione di richiami”;

-con l’art. 21 comma 1 lett. p), ove si fa divieto di usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5”.

In contrario è tuttavia da precisare che il piccione domestico non appartiene alla fauna selvatica (presa in considerazione dalla legge 157/92), poiché tale specie, diversamente da quanto previsto dall’art. 2 della 157/92 non vive “stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà sul territorio nazionale” e pertanto non è oggetto di tutela ai sensi della predetta legge n. 157/92 (così anche il parere n. 5439/T-A del 18/09/2000 dell’ex INFS, ove si esclude categoricamente che il piccione domestico sia da considerarsi fauna selvatica).

In conclusione:

-va dichiarata la fondatezza del ricorso introduttivo e dei secondi motivi aggiunti, nei limiti delle doglianze scrutinate favorevolmente;

-va invece dichiarata l’inammissibilità dei primi motivi aggiunti.

Sussistono ragioni per compensare le spese di lite.


P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie il ricorso introduttivo ed i secondi motivi aggiunti, nei limiti di cui in motivazione;

dichiara inammissibili i primi motivi aggiunti.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Paolo Passoni, Consigliere, Estensore

Maria Abbruzzese, Consigliere



L'ESTENSORE             IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

lunedì 17 giugno 2013

Provincia di Chieti, D'Amico soddisfatto dell'iniziativa sui cinghiali

Chieti. "Dopo quattro lunghi anni a non aver agito senza dare alcuna risposta alle innumerevoli sollecitazioni giunte da ogni parte, finalmente, arriva una buona notizia circa una decisa iniziativa che tenderà a contenere l’alto numero di cinghiali presenti nel territorio da parte della provincia di Chieti".

Così in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio Provinciale a Chieti, Camillo D'Amico, che aggiunge: "C’è voluta una decisa 'strigliata' da parte dell’assessore regionale alla caccia, Mauro Febbo, perché il consigliere provinciale allo scopo delegato, Giovanni Staniscia, prendesse l’iniziativa che, da sempre, la vigente legge regionale vigente (L.R. 10/2004) consente alle province di cacciare anche fuori dal periodo consentito per il tramite dei 'selecontrollori' e quando sussistono particolari condizioni che esigono interventi urgenti e radicali.

In situazioni particolari, inoltre, è consentita anche la caccia in aree vietate, come le riserve ed i parchi regionali, purchè questo avvenga con il consenso dei Sindaco del luogo che dovrà emettere apposita ordinanza. La bontà di queste iniziative sta anche nel fatto che, tutti i capi abbattuti, dovranno avere obbligatoriamente il controllo sanitario prima di essere consumati nell’alimentazione umana. Nelle more dell’attesa di una più generale e strutturale regolamentazione della caccia agli ungulati, la notizia, ci soddisfa parecchio però lamentiamo e denunciamo il troppo tempo trascorso dal blocco del regolamento da noi prodotto nella precedente legislatura ed il nulla fatto sinora da quest’amministrazione. Troppo alto il prezzo pagato dai cittadini e dal territorio per un dazio elettorale che, il centrodestra, doveva al mondo venatorio. Questo, nel frattempo, ha fatto sì che una passione, la caccia, ha sovrastato per interessi sia un mestiere, nel caso gli agricoltori, che la sicurezza di tutti nel transito lunghe le strade. Ora speriamo si cambi strada e regìa. Utile sarebbe che il presidente Enrico Di Giuseppantonio prenda atto di quanto danno abbia prodotto alla sua amministrazione l’interessato immobilismo ha prodotto il consigliere delegato alla caccia e decida di conseguenza".

lunedì 10 giugno 2013

Pescara. Gestione dei cinghiali, approvato il regolamento

PESCARA - Il Consiglio provinciale di Pescara, presieduto da Giorgio De Luca, ha approvato il Regolamento per la gestione delle popolazioni di cinghiale. Il testo, esaminato a lungo dal Consiglio e condiviso da maggioranza e minoranza, sarà seguito da un Piano di assestamento faunistico che sarà messo a punto insieme all'Ambito territoriale della caccia – spiega l'assessore Mario Lattanzio. “Attraverso il provvedimento che ha avuto il via libera oggi, vengono istituite delle zone di caccia, assegnate alle varie squadre, e in questo modo si disciplina adeguatamente l'attività venatoria e nello stesso tempo si creano le condizioni per una maggiore sicurezza del territorio – dice Lattanzio. Inoltre si creano le condizioni per ridurre i danni all'agricoltura da parete dei cinghiali perché, di fatto, le varie zone sono tutte indistintamente controllate. Sono previste delle penalizzazioni, aggiunge Lattanzio, per chi non rispetterà le disposizioni approvate dal Consiglio che ha deciso di disciplinare il settore in tempi rapidi, così come imposto dalla Regione (il termine ultimo per adempiere è la fine dell'anno). Le novità dovranno essere applicate dall'inizio della prossima stagione di caccia, dopo l'estate”.

“Anche la Provincia di Pescara – commenta il presidente Testa – mette un punto fermo nella caccia al cinghiale, come avvenuto da tempo in altre zone del paese, andando incontro alle esigenze di chi è direttamente interessato, e cioè circa 800 cacciatori. Nello stesso tempo la Provincia ha voluto tutelare l'interesse di tutti quegli agricoltori che hanno subito e subiscono danni da parte dei cinghiali”.

Cinghiali. Febbo a Ministri: necessario coordinamento

Pescara, 10 giu. L'assessore alla Caccia,Mauro Febbo, "al fine di divenire ad una concreta risoluzione della complessa problematica generatasi dalla presenza incontrollabile di cinghiali", con i quatto assessori alla Caccia delle rispettive Province, ha inteso "indirizzare una nota agli Enti nazionali dei Parchi e al Ministero sia dell'Ambiente sia dell'Agricoltura per trovare unità di intenti e gestione sull'intero territorio regionale per affrontare le problematiche legate ai danni causati dai cinghiali". Dopo la riunione dello scorso 31 maggio nelal sede della Direzione Caccia con gli assessori provinciali al ramo, Prefetture, e organizzazioni sindacali "è emersa l'esigenza e l'urgenza di lavorare in modo congiunto e coordinato ai Parchi nazionali presenti sul territorio regionale e al Ministero così da trovare soluzioni non tenendo conto dei confini amministrativi, ma ragionando in termini di unità di gestione coincidenti con le unità di popolazione", ha riferito l'assessore Febbo. "Infatti nella nota si chiede al Ministero dell'Ambiente, in virtù della specifica competenza di vigilanza attribuita dall'art.9 della L. 394/1991, considerato che più volte le Amministrazioni Provinciali e Regionale hanno cercato di instaurare una collaborazione con gli Enti Parco senza aver alcuna risposta se non in casi sporadici, di farsi carico di un coordinamento, tra i vari enti competenti, delle attività finalizzate ad una corretta gestione delle popolazioni di cinghiale.Non è pensabile ? conclude Mauro Febbo - ottenere risultati soddisfacenti se non intervenendo in maniera coordinata sulla medesima unità di popolazione che è distribuita sul territorio sia all'interno che al di fuori dei confini dei Parchi. Per tutelare la categoria produttiva degli agricoltori è mia intenzione procedere di concerto con tutti i soggetti interessati e competenti per individuare dei possibili percorsi finalizzati ad azioni di prevenzione e contenimento degli effetti dannosi che il sempre crescente numero di cinghiali sta causando su tutto il territorio regionale".

REGFLASH del 10 giugno 2013

venerdì 31 maggio 2013

Cinghiali, la Provincia di Chieti autorizzerà il piano di abbattimento

CHIETI. La Provincia di Chieti ha avviato l’iter consiliare per elaborare, definire e autorizzare i piani di abbattimento dei cinghiali, alla luce dei problemi di ordine pubblico causati di recente dalla presenza di questa specie nel territorio provinciale, finanche lungo la costa. E’ quanto è emerso nel corso dell’incontro sul tema convocato dal Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, al quale hanno partecipato i funzionari dell’Ente, il Presidente della Commissione consiliare Caccia e Pesca, Franco Moroni, e il Consigliere delegato alla Caccia, Giovanni Staniscia. Si tratta dell’unica possibilità d’intervento consentita dalla legge alle Province al di fuori dei periodi di caccia e in via d’urgenza, pertanto l’Ente ha deciso di procedere rapidamente in tal senso. 

I piani di abbattimento sono mirati al contenimento della fauna selvatica, in particolare della presenza del cinghiale nei nostri territori, tra l’altro, per motivi sanitari, per tutelare il patrimonio zootecnico, storico e artistico e per ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge. Le attività di controllo saranno coordinate da figure denominate “selecontrollori”, personale altamente qualificato e ben individuato, in possesso di regolare licenza di caccia.

“Ci muoveremo d’intesa con il locale ATC – proseguono i Consiglieri Moroni e Staniscia – per rendere efficace e coerente il percorso. Sottoporremo al Consiglio provinciale nei prossimi giorni il “Disciplinare per il contenimento della specie cinghiale”, necessario e propedeutico all’autorizzazione dei piani di abbattimento. Infine – concludono i Consiglieri – alla luce dell'odierno incontro indetto dalla Regione Abruzzo sul tema, la Provincia di Chieti convocherà un tavolo tecnico con Comuni, Prefetto, ASL, Guardia Forestale, ATC e associazioni venatorie per approfondire la questione e per valutare eventuali ulteriori proposte operative".

lunedì 27 maggio 2013

Cinghiali ancora a spasso sulla Trignina: Febbo organizza un summit

FRESAGRANDINARIA. Nuovo incontro ravvicinato con un cinghiale. Questa volta a rischiare di essere sbranato è stato un anziano. L’uomo stava facendo una passeggiata nella vallata quando da una siepe è spuntato fuori un grosso esemplare femmina seguito da tre piccoli cinghiali. L’anziano spaventato ha urlato e questo ha innervosito l’animale. Fortunatamente in aiuto del pensionato è arrivato un pendolare. L’anziano comunque è sotto choc. Fortunatamente dopo l’ultimo appello lanciato dal consigliere provinciale D’Amico, Febbo annuncia buone notizie:

“Alcune delle problematiche che Camillo D’Amico ha sollevato nella sua missiva erano già a conoscenza dell’Assessorato e degli uffici competenti. Per questo è stata convocata una riunione, per il prossimo 31 maggio, nel corso della quale se ne discuterà insieme a Province, Prefetture e Organizzazioni professionali. Ci tengo a precisare però che la competenza su questa tematica è delle Province e non certo della Regione che nell’ambito delle proprie funzioni sta facendo tutto il possibile. E’ chiaro che la situazione è critica anche in virtù del sempre crescente numero di cinghiali presenti sul territorio ed è necessario un’azione congiunta da parte di tutti gli attori. A questo proposito abbiamo già sollecitato un intervento da parte delle Province, che come D’Amico sa bene sono gli enti competenti, ad interventi mirati al contenimento delle popolazioni e di conseguenza a prevenire ove possibile i danni causati dai cinghiali. Tra l’altro è bene ricordare che il 15% dei fondi che la Regione trasferisce alle Province per il rimborso dei danni stessi, secondo quanto stabilito dalla L.R.10/2013, deve essere destinato proprio agli interventi di prevenzione. In considerazione delle ridotte disponibilità di bilancio destinate a questo capitolo era stato previsto anche uno stanziamento tramite la Misura 2.1.6 del Programma di Sviluppo Rurale, in favore di imprenditori agricoli singoli e associati. Tra gli interventi previsti c’erano quelli mirati alla conservazione della biodiversità ed alla coesistenza tra le attività agricole-zootecniche attraverso la realizzazione di recinzioni fisse ed elettrificate per la difesa delle colture e del bestiame dalla fauna selvatica: chiedo a D’Amico se è stata utilizzata a pieno questa opportunità? Io credo di no. Naturalmente trovo fuori luogo il riferimento alla provenienza della carne che si mangia nei ristoranti abruzzesi, ai controlli o alle questioni fiscali che certo non sono di competenza della Regione Abruzzo. Comunque ribadisco la massima disponibilità ad affrontare le problematiche già da subito nel corso della riunione di venerdì prossimo”. 

Emergenza cinghiali, la Regione se ne frega

La denuncia della Copagri che chiede l'intervento dell'assessore Mauro Febbo

La Regione Abruzzo continua a ignorare l’emergenza cinghiali e intanto i danni arrecati alle colture agricole dagli ungulati si moltiplicano. E a pagare, ovviamente, sono i cittadini. Che tra l’altro pagano due volte: prima perché subiscono i danni alle colture o alle autovetture, poi perché i rimborsi della Regione non sono altro che denaro pubblico, dei contribuenti appunto, soldi che potrebbero essere spesi diversamente e meglio. Sulla delicata questione interviene, ancora una volta, Camillo D’Amico, in qualità di vicepresidente della Copagri, con una lettera aperta indirizzata all’assessore regionale “competente” Mauro Febbo.
«La problematica dell’alto numero di cinghiali presenti nel territorio non può più essere elusa. I danni alle produzioni agricole sono elevatissimi ed i rimborsi concessi sono parziali e tardivi. Tardare ancora in un’azione decisa ed incisiva è colpevole e delittuoso. Potrebbero essere utili campagne di contenimento in quelle aree dove più alta e certificata è la densità degli ungulati. Per troppo tempo si è fatto finta di nulla, sottacendo il problema, coprendo così i soliti furbi che dell’illegale caccia al cinghiale senza calendario né confini hanno fatto un vero e proprio “mestiere”. I locali pubblici servono il cinghiale cucinato in forme diverse e per l’intero anno solare. Ma questa carne da dove arriva? Quali garanzie ci sono sul piano sanitario? Il costo pagato dai ristoratori è tassato dal fisco? E’ la Regione che deve prendere decisioni ed iniziative concrete. Per questo chiedo all’assessore Febbo di inserire l’argomento nella prima utile riunione del tavolo verde regionale».
Un allarme, anche di tipo sanitario, che sarà ignorato anche questa volta. Sia dalla Regione, in particolare dall'assessore Febbo, sia dalla Asl. Si aspetta, magari, una bella intossicazione su larga scala. D'Amico continuerà a rilanciare il problema, ignorato da tutti, ma farebbe bene a rivolgersi direttamente in Procura. 

sabato 18 maggio 2013

Provincia Chieti, mancata regolamentazione caccia al cinghiale: per D'Amico è 'un dazio elettorale'

Chieti. “Il centrodestra è ostaggio della casta insita in quella parte di cacciatori che traggono profitti e guadagni dall’indiscriminata ed incontrollata caccia ai cinghiali”.

Così tuona il consigliere provinciale del Pd teatino Camillo D’Amico, che lamenta la mancanza di interesse da parte della maggioranza per ciò che riguarda i danni provocati dai cinghiali a produzioni agricole, cose e persone. Il politico definisce la cosa un vero e proprio “dazio elettorale”, divenuto dopo quattro anni “assolutamente intollerabile anche perché la caccia di frodo che s’unisce a un mercato illegale delle carne affatto controllata sanitariamente rappresenta un incivile cedimento. Una semplice passione non può diventare un mestiere ben remunerato fiscalmente non tassato”.

D’Amico ricorda che proprio il Pd aveva proposto una regolamentazione alla caccia del cinghiale unitamente al controllo del territorio per l’intero anno solare con la possibilità di una verifica al primo anno di applicazione.

Ma “il centrodestra a guida Udc alla provincia di Chieti lo ha bloccato – precisa il consigliere - e fu uno dei primi atti senza nulla fare in questi quattro anni di governo. Alla luce dei frequenti incidenti stradali, di quelli accaduti alle persone dove anche decessi ci sono stati, dell’increscioso aumento dei danni alle colture agricole, del considerevole consumo che si verifica nei locali pubblici senza garanzie di seri controlli sanitari e di un incontrollato fenomeno della caccia di frodo, non più è rinviabile regolamentarne il prelievo senza mirare all’eradicazione della specie noi chiediamo di agire. Per sola carità di patria sottaciamo il mai accertato pericolo che anche da noi non ci siano casi di cinghiali contaminati come avvenuto in provincia di Vercelli. Questo è il momento dell’assunzione delle responsabilità. Chi non se la sente o non ne ha il coraggio deve fare un passo indietro. E’ quello che chiediamo a chi si mette di traverso per trovare una sana e partecipata decisione all’assumere iniziative atte a ridurre l’alto numero dei cinghiali presenti nel nostro territorio. Non siamo sfavorevoli ai cacciatori ma contro chi strumentalizza il loro mondo per fini squisitamente personali ed elettorali. Al presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, chiediamo di rimuovere la delega alla caccia e pesca al consigliere delegato Giovanni Staniscia che è risultato un freno alle politiche attive dell’ente e non certo un valore aggiunto”.

lunedì 8 aprile 2013

Caccia alla volpe. La Provincia di Teramo replica alle obiezioni mosse dal WWF e dagli animalisti

In replica alle obiezioni mosse dal WWF e dagli animalisti al Piano di contenimento della volpe, gli uffici tecnici del settore fanno presente che: “L’art. 44 della Legge Regionale sulla protezione della fauna e sulla caccia - L.R. 28 gennaio 2004, n° 10 - affida alle Province il compito di autorizzare specifici piani di contenimento di tali specie. In particolare la norma prevede che le Province possono autorizzare piani di abbattimento d’intesa con gli ATC; piani che nelle zone vietate alla caccia viene esercitato sentito l’ISPRA mentre questo parere non è contemplato nei territori di caccia libera ed è questo il caso del Piano autorizzato dalla Giunta.

Nel caso della volpe gli autori ed i tecnici la indicano come una specie in grado di influire negativamente sugli incrementi riproduttivi delle specie di piccola selvaggina quali lepri, fagiani e starne principalmente, oltreche insidiare costantemente pollai, strutture zootecniche, ecc.. Si tratta di catturare o abbattere, un numero ben circoscritto di capi, spesso distinguendo anche la classe d’età e di sesso, con metodologie controllate ed alla presenza di Guardiacaccia. In alcuni casi, ed è quello delle volpi e dei cinghiali, le tecniche utilizzate coincidono con quelle dell’attività venatoria, ma questo non vuol dire si tratti di caccia liberalizzata. Nella fattispecie specifica, il Piano è stato redatto dagli Ambiti Territoriali di Caccia Salinello e Vomano seguendo le indicazioni della legislazione regionale e sulla base della relazione tecnica di un agronomo”.

A questo proposito l’assessore all’attività venatoria, Giuseppe Antonio Di Michele, dichiara: “Il piano ha la durata di appena 15 giorni, anche se le operazioni si concentrano in 6 in quanto la sua attuazione è affidata a forze volontarie, e si concluderà domenica 14 aprile.. Le metodologie utilizzate sono le medesime che l’ente adotta nei propri territori di competenza da circa 15 anni; al termine gli ATC consegneranno alla Provincia una relazione conclusiva con tutti i verbali redatti dagli operatori per l’elaborazione dei dati statistici”.

La Provincia di Teramo, spiega il settore Caccia e Pesca dell’ente, attua dall’anno 1998 il controllo di diverse specie faunistiche “emergenti”, quali cinghiali, volpi, corvidi, ecc., che, proprio nello spirito della citata norma, provocano un impatto più o meno significativo sulle attività umane, sulla viabilità o sulle altre specie faunistiche. Un esempio per tutti è quello del cinghiale, specie che causa una vera e propria emergenza per la consistenza dei danni provocati alle colture agricole ed alla viabilità stradale. Per questa specia, proprio attraverso i Piani di contenimento, la Provincia ha ottenuto una significativa diminuzione dei danni alle colture agricole, risultato ancor importante visto che l’importo annuo erogato dagli Provincia e Regione a rimborso dei danni - che per il 2012 a Teramo si è attestato sui 260.000 euro - è destinato a ridursi drasticamente per il taglio delle risorse a disposizione.

I risultati di tali contenimenti, ricorda il Settore, sono costantemente monitorati dal Servizio Caccia Pesca Micologia con il supporto dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dimostrano come tali abbattimenti raggiungono gli obiettivi prefissati, ovvero favoriscono gli incrementi riproduttivi della piccola selvaggina attraverso un riequilibrio delle densità delle popolazioni di volpe all’interno degli Istituti di tutela. 

 Teramo 8 aprile 2013

venerdì 5 aprile 2013

Autorizzate a Teramo le braccate alla volpe. Il WWF: «Iniziativa incivile e illegittima».

COMUNICATO STAMPA DEL 05 APRILE 2013 


Squadre composte da tantissimi cacciatori libere di sparare in piena stagione riproduttiva. Nessuna valutazione di incidenza né pareri dell’ISPRA. 

TERAMO – Con una delibera di Giunta del 26 marzo, la Provincia di Teramo ha autorizzato, su tutto il territorio provinciale, squadre con fino a 30 cacciatori che con il metodo della braccata potranno abbattere le volpi che in questo periodo allevano la propria prole. Una scelta incivile, sostanzialmente inutile e illegittima. Tra l’altro l’autorizzazione non è stata preceduta dalla valutazione di incidenza, indispensabile visto che la volpe è una specie preda dell’aquila reale. Non c’è stata inoltre, né poteva esserci alcuna approvazione da parte dell’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che, per legge, è l’unico ente scientifico autorizzato a rilasciare pareri alle amministrazioni locali in merito alle scelte di gestione faunistica. 

Il WWF ha sentito i dirigenti dell’ISPRA che confermano come in questi casi le amministrazioni provinciali non vengano mai autorizzate ad effettuare la caccia alla volpe in territorio libero (ossia in aree non sottoposte a gestione venatoria programmata) in braccata, vale a dire con orde di cacciatori che circondano vaste porzioni di territorio spaventando tutto quello che incontrano e con il rischio di abbattere accidentalmente altre specie animali e arrecando comunque un notevole disturbo proprio in un periodo particolarmente delicato qual è quello riproduttivo. 

Dichiara Luciano di Tizio, presidente del WWF Abruzzo: «Si tratta di una scelta deprecabile non solo per il danno che viene arrecato alle altre specie animali, ma anche perché simili interventi vengono spacciati per “riequilibri degli ecosistemi naturali” quando invece hanno il solo obiettivo di favorire l’espansione di altre specie di interesse venatorio come lepri e fagiani, artificialmente reintrodotti in natura e artificialmente tutelati perseguitando il loro predatore naturale. La volpe tra l’altro preda grandi quantità di roditori ed è per questo utile all’agricoltura e persino alla sanità umana. L’interesse venatorio nel Teramano viene tuttavia privilegiato a danno di quello della collettività tutta, alla quale viene comunque sottratto un ecosistema sano ed equilibrato». 

Il WWF ha inviato un esposto al Corpo Forestale dello Stato chiedendo di verificare eventuali responsabilità nella infelice scelta operata dall’ente locale ed auspica che vengano immediatamente interrotte le battute di caccia nelle campagne del teramano. 


giovedì 4 aprile 2013

Carsoli (AQ), bloccati e denunciati due cacciatori bracconieri

Carsoli. Due bracconieri, D.S.S. di 44 anni e D.G.E. Di 61 anni, entrambi residenti a Carsoli, sono stati sorpresi, dagli agenti forestali, a caccia in un periodo di divieto assoluto.

Nel corso di un appostamento effettuato per contrastare il fenomeno del bracconaggio in località "Le Puzzelle" di Carsoli, dopo un breve inseguimento, i forestali hanno bloccato i due cacciatori di frodo mentre trascinavano a mano la carcassa di un grosso esemplare maschio di cinghiale con l'intento di caricarlo su un'autovettura.

Colti in flagrante i due cacciatori, in possesso di regolare porto di fucile per uso caccia, non hanno potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Per loro è scattata l'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Gli Agenti hanno provveduto anche al sequestro della carcassa dell'animale, delle carabine utilizzate per l'abbattimento e del relativo munizionamento. I due rischiano fino ad un anno di arresto o l'ammenda fino a 2.500 euro, oltre a pesanti sanzioni amministrative e la pena accessoria della sospensione del porto d'armi da uno a tre anni.

sabato 16 marzo 2013

Febbo: Caccia in Abruzzo, sciacallaggio contro buon lavoro della Regione

L'Aquila. In Trentino alcune associazioni animaliste ed ambientaliste tra cui il Wwf hanno votato un provvedimento che tiene conto delle dinamiche riproduttive delle specie, in particolare degli ungulati.

Prima uccidere i cuccioli di cervo o capriolo. Poi la madre. Lo dice la Clausola ad un comma del regolamento del Comitato faunistico provinciale del Trentino richiesta dagli ambientalisti per evitare la sofferenza dei piccoli. A volerlo e votarlo sarebbero stati proprio i rappresentanti del Wwf e del Pan Eppaa. Un atteggiamento certo estremo, ma che dimostra come sia possibile ed anzi opportuno effettuare una gestione faunistica consapevole, con il coinvolgimento di tutte le parti interessate.
“In Abruzzo invece, dove ad oggi è comunque vietato cacciare sia i cervi sia i caprioli, abbiamo assistito all'inutile e puerile battaglia del Wwf, e di alcuni consiglieri regionali che l'hanno sostenuta, contro il documento 'Indirizzi generali di gestione per la popolazione di cervo e capriolo' – dichiara l’assessore regionale Febbo - tale documento, é bene ricordarlo, fissa importanti principi ed introduce regole basilari per una corretta gestione faunistica degli ungulati, che contemperi le esigenze di tutti i soggetti (animalisti, cacciatori, agricoltori, istituzioni, organismi di vigilanza, etc) in qualche modo e a diversi livelli coinvolti nella gestione stessa.

Per la prima volta nella Regione Abruzzo é stata adottata una simile iniziativa, sicuramente meritevole, specie in considerazione della 'qualifica' dell'Abruzzo come regione verde d'Europa, ma tale provvedimento é stato fortemente criticato, addirittura tirando in ballo Bambi e l'innocenza del mondo delle favole, con un accanimento che, alla luce del recente provvedimento del Trentino - conclude Febbo - appare ora più che mai squisitamente politico e teso a strumentalizzare qualsiasi azione positiva ed al passo coi tempi intrapresa da questo assessorato in campo faunistico”.

mercoledì 13 marzo 2013

Chieti. Problematica cinghiali: D'Amico scrive al presidente della Regione e ai responsabili delle commissioni agricoltura, caccia e pesca

CHIETI. Lettera sulla problematica dei cinghiali scritta dal consigliere provinciale e capogruppo P.D., Camillo D'Amico, al presidente della Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, al Consigliere delegato alla caccia e pesca, Giovanni Staniscia e al Presidente della commissione consiliare Agricoltura, Caccia e Pesca, Franco Moroni:
"Gentilissimi Presidenti della provincia e commissione consiliare, consigliere delegato,
la notizia riportata da tutti gli organi stampa e televisivi dei cinghiali contaminati da materiale altamente radioattativo riscontarti tra i resti di quelli abbattuti in Valsesia, provincia di Vercelli, non deve lasciarci disinteressati. 
Il fatto che i cinghiali siano presenti su tutto il nostro territorio provinciale in numero elevato e, probabilmente, molto superiore alla norma non deve essere certificato da nessuno perché è un dato visivo e concreto riscontrato quotidianamente. 
La cosa è talmente palese che, al di là dei frequenti fatti di cronaca ove si annotano avvistamenti di branchi e d’incidenti anche gravi, è a Voi noto quanto possente sia il fenomeno del bracconaggio che alimenta l’illegale mercato della carne di quest’ungulato; tra l’altro qualche evento luttuoso è già accaduto purtroppo non adeguatamente sanzionato. 
Non intendo ancora qui alimentare una sterile quanto inutile polemica allorquando, all’inizio dell’attuale legislatura, avete bloccato l’avvio di un programmato regolamento che tendeva a porre rimedio all’alto ed incontrollato numero di cinghiali presenti nel nostro territorio; quella scelta, che aveva una sua verifica dopo già dal suo primo anno di applicazione, era stata faticosamente portata a compimento dall’ex assessore alla Caccia e Pesca, Antonio Tamburrino, tentava di dare un controllo al territorio. 
Voi fermaste quella scelta per puro calcolo elettorale ma, da allora, nulla avete fatto. 
La notizia che proviene dalla provincia di Vercelli non rende noi immuni dal medesimo pericolo per il solo fatto che qui i controlli sanitari sui capi abbattuti non è obbligatorio. Il regolamento da noi predisposto e da voi bloccato lo prevedeva. 
Vi chiedo pertanto:
- la predisposizione di un regolamento atto a garantire il controllo sistematico del territorio che si contestualizzi con un contenimento numerico della specie cinghiale;
- la predisposizione di un accordo di programma con il servizio veterinario dell’ASL Chieti – Lanciano – Vasto che renda obbligatorio il controllo sanitario di tutti i capi abbattuti alfine di avere certezza nei consumatori per la successiva commestibilità; 
- l’aumento dei controlli sul territorio che prevenga e combatta il grave ed illegale fenomeno del bracconaggio.
Le province come istituzione, probabilmente, andranno a finire. 
Personalmente non sono daccordo anche se ritengo vadano profondamente riviste per funzioni e dimensioni amministrative, pur dovendo le stesse mantenere una piena legittimazione democratica a carico dei cittadini elettori per quanti sono chiamati al governo ed all’opposizione, ma è in questa fase storica che bisogna dimostrare prontezza adeguata nel dare risposte ai problemi di cui si ha ancora competenza. 
Questa che vi sottopongo ne è una importante di cui i cittadini hanno piena contezza. 
Mi aspetto una risposta ed un iniziativa solerte.
Con immutata stima porgo cordiali saluti".

giovedì 7 marzo 2013

Aielli (AQ), caccia nel parco: indagati 5 bracconieri

Aielli, caccia nel parco: indagati 5 bracconieri

Accusati di associazione a delinquere, sequestrati fucili e trofei. Per uccidere utilizzavano anche trappole e bocconi di carne avvelenata

AVEZZANO. Associazione a delinquere finalizzata al bracconaggio nel parco regionale Sirente Velino. Con questa accusa il pubblico ministero Guido
Cocco ha chiuso l’inchiesta a carico di cinque persone di Aielli. Si tratta di Giuseppe Cesarini, 58 anni, Emilio Angeloni (64), Sergio Angeloni (60), Antonio Macerola (65) e Daniel Ioan Chetan (30).
Secondo le accuse i cinque hanno «esercitato più volte la caccia di animali (alcuni dei quali protetti) quali lupi, cinghiali, fagiani, cervi, caprioli, coturnici, allodole cappellute, gallinelle d’acqua, picchi rossi, pernici, germani reali all’interno del perimetro del parco regionale Sirente Velino con il ricorso a mezzi vietati (trappole e bocconi di carne avvelenata) e, in alcuni casi, persino in divieto di divieto generale».
I presunti reati, sempre in base a quanto ricostruito durante le indagini, sono stati commessi dal gennaio 2010 all’8 settembre 2011. Macerola è un maresciallo dell’Esercito in pensione. Emilio Angeloni è accusato anche di avere illegalmente detenuto, nonostante il divieto di revoca del porto d’armi, una serie di armi, fra le quali fucili e pistole.
Le indagini sono state portate a termine dal Corpo forestale dopo la segnalazione arrivata «dal mondo venatorio». In pratica, alcuni cacciatori rispettosi della legge si sono ribellati e hanno segnalato azioni illegali all’interno dell’area protetta.
In abitazioni e garage degli indagati sono stati sequestrati dieci fucili calibro 12 a canne lisce più lunghe del normale e con visori notturni, una carabina calibro 22, un fucile a canne mozze e fucili ad aria compressa. Ma c'erano anche coltelli e una roncola. Nei congelatori dei frigoriferi anche carne di animali cacciati. Senza contare i trofei, fra cui una testa di cervo. Uno degli indagati, sempre in base a quanto accertato dalla Forestale, esibiva in casa la foto di un lupo appena ucciso. I cinque indagati avrebbero agito fra Aielli, Cerchio, Ortona dei Marsi, Venere, Gioia e altri territori del parco Sirente Velino.
Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Salvatore Carmelo Occhiuto,
Franco Colucci, Domenico Simone, Domenico Massaro, Patrizia Coletta e Antonio Milo.

mercoledì 6 marzo 2013

Casalbordino: il morto ammazzato vale 16 mesi di pena

A CACCIA
Lo uccise scambiandolo per un cinghiale, condannato ad un anno e 4 mesi
L’uomo ha patteggiato

VASTO. Ha patteggiato davanti al Tribunale di Vasto la pena a un anno e quattro mesi di carcere per omicidio colposo F.T., 60 anni di Casalbordino.
L’uomo lo scorso 31 luglio uccise con un colpo di fucile il suo compaesano Gabriele Di Tullio. F.T. si era sempre difeso dichiarando che aveva colpito di notte Di Tullio in un appezzamento di terreno in località San Pietro Sud a Casalbordino scambiandolo per un cinghiale. Il tribunale ha accolto le richieste avanzate dalla difesa dell'imputato di patteggiamento assolvendo Di Tullio dall'accusa di omissione di soccorso. L'udienza si è tenuta a porte chiuse.
Di Tullio venne ritrovato morto alle 5 di mattina dal nipote in un campo di famiglia in località San Pietro Sud, lungo la strada statale 16, a pochi chilometri dallo svincolo autostradale Vasto Nord dell'A14, ucciso qualche ora prima da un colpo d'arma da fuoco che gli recise l'arteria femorale della gamba sinistra. Una volta colpito, l’uomo avrebbe compiuto pochi passi prima di cadere faccia a terra sotto un ulivo. Nei pressi del cadavere vennero trovate una decina di pannocchie, raccolte poco prima di morire tra le piante alte all'incirca un metro e ottanta. L'auto della vittima, una Opel Corsa Bianca, venne ritrovata parcheggiata sul ciglio della strada. Proprio questo lasciò pensare che l’omicidio si fosse compiuto proprio lì dove il corpo venne trovato trovato. Fin da subito gli inquirenti sospettarono che la morte fosse stata accidentale. L'uomo aveva perso la moglie una decina di anni fa, e aveva due figlie di 13 e 20 anni.

lunedì 4 febbraio 2013

Prolungata stagione venatoria per colombaccio

(REGFLASH) Pescara, 4 feb. Per la caccia alla specie colombaccio, la stagione venatoria è stata prorogata fino al 10 febbraio nelle province di Chieti, Pescara e Teramo, nella forma dell'appostamento fisso e temporaneo senza l'ausilio del cane. La facoltà di prolungare la caccia al colombaccio, da parte delle singole Province, è prevista dalla legge 157/97 e delle indicazioni scientifiche dell'ISPRA. La proroga è stata disposta dopo l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della stessa ISPRA. (REGFLASH) US13/02/04

venerdì 1 febbraio 2013

Rieti – sanzionati cacciatori della provincia di L’Aquila

Il Corpo Forestale dello Stato: nel mese di gennaio più alto il numero di rilievi penali ed amministrativi - maggiori controlli nel periodo finale dell'attività venatoria.

Il 30 gennaio è ultimo giorno di caccia al cinghiale. A comunicarlo è il Comando Provinciale di Rieti del Corpo Forestale dello Stato. Proprio in considerazione di questa scadenza, la Forestale ha intensificato i controlli nella giornata di domenica 27.

Significativo quanto scoperto dai Comandi Stazione Forestale di Antrodoco e Posta, coordinati dall’Ispettore Giovanni Borseti. I fatti sono avvenuti nel versante orientale di “Monte Giano”, nel Comune di Antrodoco. Ad essere controllati sono stati dei cacciatori provenienti dalla provincia di L’Aquila. Un cinghiale, infatti, era stato abbattuto al di fuori della zona assegnata. I cacciatori avevano cercato di recuperarlo, sconfinando in un territorio diverso da quello legittimo.

Stante la natura impervia del territorio a tratti anche coperto da una coltre di neve, gli Agenti opportunamente appostati, hanno però seguito tutti i movimenti dei seguaci di Diana, riuscendo quindi ad intercettarli ed a recuperare, non senza difficoltà, il cinghiale abbattuto. Si trattava di una femmina del peso di circa 120.

Violazioni di ordine amministrativo, tra le quali anche quelle al Codice della Strada.

Da un’analisi dei dati condotta dal Comando Provinciale di Rieti, è però emerso come il mese di gennaio è quello che fa registrare il più elevato numero di illeciti in ambito venatorio. Illeciti sia amministrativi che penali. Una intensificazione degli interventi in materia venatoria, senz’altro opportuna. La stessa Forestale comunica pertanto che manterrà l’attività di controllo al fine di garantire che questi ultimi giorni di attività venatoria, siano condotti all’insegna del buon senso e del rispetto delle normative in vigore

Non guasta ricordare che per segnalare eventuali violazioni sia in materia di caccia che in campo ambientale è sempre possibile contattare il numero verde 1515 del Corpo Forestale dello Stato attivo 24 ore su 24 e sempre gratuito sia da rete fissa che mobile.

giovedì 3 gennaio 2013

Vicoli (Pe). Cacciatore scivola, parte colpo e muore

Camminava su sentiero in salita, raggiunto da proiettile fucile

(ANSA) - PESCARA, 3 GEN - Un cacciatore di 66 anni di Civitanova Marche (Macerata) e' morto questa mattina nelle campagne di Vicoli (Pescara). Secondo quanto ricostruito delle forze dell'ordine, l'uomo camminava lungo un sentiero in salita quando e' inciampato: nella caduta, dal suo fucile Beretta e' partito accidentalmente un colpo che lo ha raggiunto al petto, uccidendolo all'istante. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Penne (Pescara), il medico legale e il magistrato di turno