venerdì 14 aprile 2017

Abruzzo. Incostituzionale la legge regionale che autorizza attività cinofile nei parchi. Legislatore regionale ci ricasca e regala l’ennesima brutta figura eppure c’era chi aveva messo in guardia

PESCARA. La Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.4 della legge regionale n.11/2016 che autorizzava lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche, per almeno otto mesi l'anno, su una porzione del territorio rientrante nelle aree protette regionali, per «favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo». 


Secondo la Corte Costituzionale «la presenza, autorizzata con legge, di cani, estranei all'habitat tutelato, all'interno dei parchi e delle riserve regionali è ad un tempo lesiva degli obblighi comunitari e dei livelli minimi di tutela ambientale prescritti dal legislatore nazionale e contrasta, quindi, con l'art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione».

«Per costante orientamento di questa Corte - si legge nelle motivazioni della sentenza - l'addestramento dei cani va ricondotto alla materia della caccia, in quanto strumentale all'esercizio venatorio (sentenza n. 350 del 1991 e sentenza n. 303 del 2013), ed è sottoposto alla medesima disciplina. Pertanto, la possibilità del suo svolgimento all'interno delle aree regionali protette - determinata dal fatto che l'art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 non ha escluso, dalle attività cinofile autorizzate, quelle riferite ai cani da caccia - viola il divieto previsto dall'art. 21 della legge n. 157 del 1992 e incide sulla tutela minima garantita dalla normativa nazionale di protezione della fauna».

Per la Consulta «il vizio di illegittimità costituzionale della legge reg. Abruzzo n. 11 del 2016 non può essere superato dalla delimitazione temporale e spaziale delle attività, che sono autorizzate per otto mesi l'anno e su una quota parte dell'area protetta».

«In primo luogo - spiega la Corte - l'argomento non è spendibile per la disposizione transitoria, che non contempla tali limitazioni. In ogni caso, va considerato che il legislatore statale non distingue, all'interno delle aree protette, sottozone in relazione alla specifica attività esercitabile, ma prescrive un indistinto sistema di protezione, quale livello minimo di tutela ambientale, in cui è incluso il divieto di disturbo delle specie animali in tutta l'area, derogabile soltanto a seguito della valutazione dell'ente parco. Peraltro - prosegue la Corte - tale divieto di disturbo, in riferimento ad alcuni animali protetti che popolano i parchi abruzzesi, quali il lupo, l'orso bruno e il camoscio, trova puntuale corrispondenza, senza possibilità di deroghe, nell'art. 8 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)».


AVVERTIMENTI INASCOLTATI

La Stazione Ornitologica Abruzzese Onlus per prima, già il 28 aprile 2016, aveva segnalato la questione al Governo per chiederne l'impugnativa con una dettagliata norma sulle plurime normative violate, sia di carattere nazionale che internazionale.

«Si tratta di una "legge vergogna" che permette, unico caso in Italia, l'addestramento cani per tutto l'anno nelle aree protette regionali», denunciò Augusto De Sanctis.

La Stazione ornitologica chiese al Consiglio regionale di votare immediatamente una legge di un articolo per l'abrogazione totale delle norma.

Il Consiglio dei Ministri scrisse: «lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali contrasta con le norme nazionali, europee e internazionali in materia di protezione della fauna e viola, quindi, l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali», e l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che impone al legislatore, anche regionale, il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».
 
Il Wwf ricorda invece che: «La vergognosa legge è passata quasi alla chetichella in Consiglio, senza alcun coinvolgimento delle associazioni ambientaliste e degli stessi dirigenti delle aree protette regionali. Fa specie in particolare il voto favorevole di forze politiche che si dicono favorevoli alla tutela ambientale. Evidentemente il sì alla norma che apre la prospettiva di uccisioni a danno di cervi e caprioli non è stato un errore di percorso ma una precisa scelta a favore della caccia e delle attività collaterali ad essa connesse. È impressionante anche la rapidità con la quale questa leggina è passata a confronto con i tempi biblici che il Consiglio applica quando si tratta di provvedimenti di segno opposto come ad esempio l’approvazione dei Piani di gestione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria), che giacciono nei cassetti a dispetto di una procedura d’infrazione aperta dall’Unione Europea sulla mancata trasformazione dei SIC stessi in Zone Speciali di Conservazione».
 

Nessun commento: