venerdì 30 novembre 2012

TAR: la Regione Abruzzo perde anche contro LAC ed Associazione Vittime della Caccia

Il 07 novembre 2012 il TAR Abruzzo accoglie il ricorso della Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) e dell'Associazione Vittime della Caccia ed emette ordinanza di sospensiva avverso al calendario venatorio 2012-2013 in merito alla caccia al fagiano nel mese di dicembre e ed al tempo chiusura della caccia alla beccaccia.





REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 589 del 2012, proposto da:

Lac- Lega Per L'Abolizione della Caccia, Associazione Vittime della Caccia, rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro
Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; 
nei confronti di
Enalcaccia; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera della giunta regionale abruzzo n.492 del 30/07/2012 limitatamente alla caccia al fagiano nel mese di dicembre e tempo chiusura caccia alla beccaccia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 il dott. Paolo Passoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l’istanza cautelare trova accoglimento sotto il profilo del difetto motivazionale, in relazione alle dedotte divergenze della delibera impugnata rispetto ai contenuti del parere ISPRA;



accoglie la suindicata istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
Compensa le spese;
Rimette le parti alla seconda udienza del mese di giugno 2013 per la trattazione nel merito del gravame;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la suindicata istanza cautelare, nei sensi di cui in motivazione;
Compensa le spese;
Rimette le parti alla seconda udienza del mese di giugno 2013 per la trattazione nel merito del gravame;
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Saverio Corasaniti, Presidente
Paolo Passoni, Consigliere, Estensore
Alberto Tramaglini, Consigliere




L'ESTENSOREIL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/11/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Nessun commento: