sabato 21 giugno 2025

Legittima la legge sulla rappresentanza dei cacciatori negli Atc abruzzesi

 La Corte costituzionale ha considerato legittima la legge regionale dell’Abruzzo sulla rappresentanza dei cacciatori nei comitati di gestione degli Atc.

La presenza delle diverse componenti è sufficiente a garantire il pluralismo e la rappresentanza d’interessi diversi, il consiglio regionale ha il diritto di scegliere il meccanismo col quale ripartire tra le diverse associazioni venatorie i seggi assegnati ai cacciatori nel comitato di gestione degli Atc: basandosi su questo principio la Corte costituzionale ha considerato infondata (sentenza 82/25) la richiesta di legittimità costituzionale sollevata dal Tar dell’Abruzzo, cui s’erano rivolte Arcicaccia, Libera Caccia ed Enalcaccia lamentando la disproporzionalità introdotta dal terzo comma dell’articolo 3 della legge regionale 11/23.

Come sistema elettorale la maggioranza aveva infatti scelto un proporzionale basato sul metodo D’Hondt, o delle più alte medie (si divide «il numero degli iscritti di ogni associazione per numeri progressivi da uno fino a quello pari ai seggi da assegnare, così da ottenere quozienti ai quali rapportare l’assegnazione del seggio»), che – è risaputo – «produce un effetto di compressione della proporzionalità» a favore delle sigle, associazioni o partiti, più grandi; ne era derivata, come previsto, una «marcata sovrarappresentazione della Federcaccia».
Il pluralismo riguarda i rapporti tra categorie

Non si può pretendere, si legge nella sentenza, che la legge garantisca il pluralismo anche all’interno d’ogni categoria: ciascuna, infatti, «esprime interessi in linea astratta confliggenti [con quelli delle altre], e viceversa tendenzialmente omogenei all’interno, o perlomeno assunti come tali dal legislatore statale».

Il comitato di gestione è adeguatamente bilanciato nel momento in cui rappresenta le esigenze sia dei cacciatori, sia degli agricoltori, sia degli ambientalisti, e tiene conto del parere delle istituzioni; non si può pensare che ogni sigla debba trovare spazio in proporzione ai propri iscritti: «è nel rapporto tra categorie di associazioni che si valuta il grado di rappresentatività dell’organo direttivo».

Peraltro persino i sistemi elettorali meno distorsivi «e più marcatamente proporzionali» falliscono nell’obiettivo «di conseguire quel perfetto rapporto tra peso delle liste e seggi»; e il legislatore regionale è pienamente titolato a ridurre la proporzionalità del meccanismo che disciplina l’elezione di organi esecutivi, «per i quali si avverte con particolare evidenza la necessità di [ottenere] stabili maggioranze decisionali».

 

Fonte: cacciamagazine.it del 19 giugno 2025 

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