domenica 9 dicembre 2012

Il TAR boccia il ricorso dell'ATC di Pescara: legittima l' ordinanza comunale di Pianella sul divieto di caccia

N. 00250/2012 REG.ORD.CAU.
N. 00485/2012 REG.RIC.           
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 485 del 2012, proposto da:


Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Pescara", rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cocchini, con domicilio eletto presso Tar Pescara, via Lo Feudo 1;


contro
Comune di Pianella, Comune di Pianella Sindaco; Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo S.Domenico; 
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza n. 63 del 29 agosto 2012 con cui il Sindaco del Comune di Pianella ha disposto il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nell'intera parte di C.da Nardangelo e parte di C.da Astignano.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori l'avv. Andrea Cocchini per il Comitato ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il Ministero intimato;


Considerato che, ad un primo esame, tipico della presente fase cautelare, il ricorso non presenta il prescritto fumus di fondatezza, atteso che i fatti addotti dal Comune resistente appaiono circostanziati e sintomatici della possibilità del verificarsi di pericoli per la sicurezza pubblica in ragione dello svolgimento dell’attività venatoria nelle aree in questione;
che, inoltre, anche con riguardo al periculum, la domanda cautelare non appare meritevole di accoglimento, in ragione dell’imminenza della naturale scadenza della stagione venatoria.
P.Q.M.
Respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore



L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/12/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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