“La Direzione Caccia ha conoscenza e consapevolezza delle competenze, dei ruoli e delle funzione che ogni organo della Regione è chiamato a rappresentare e ancor di più dell’autorità che riveste il Collegio regionale delle Garanzie statutarie”. Questo il commento dell’assessore regionale alla Caccia Mauro Febbo. “Pertanto posso rassicurare il Collegio che la Giunta regionale d’Abruzzo, nell’adozione della delibera numero 605 del primo settembre 2012 titolata ‘Indirizzi generali di gestione delle popolazioni di cinghiale e principi generali della gestione per la popolazione di cervo e caprioli’, non ha violato alcun parametro di ripartizione di ruoli e competenze degli organi della Regione.
“Il parere del Collegio – spiega Mauro Febbo – non è né obbligatorio né vincolante, anzi il Consiglio regionale può deliberare in senso contrario ai pareri del Collegio a maggioranza assoluta, come disciplina l’art. 5, comma 2 della L.R. 11 dicembre 2007, n.42, Istituzione e disciplina del Collegio regionale per le garanzie statutarie.”
“Già in altra occasione ho affermato che l’articolo 2 della Legge Regionale 10/2004, ‘Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente’, elenca chiaramente le funzioni amministrative degli organi regionali e precisa che il Consiglio regionale esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, mentre la Giunta regionale esercita le funzioni amministrative concernenti il controllo, i compiti d’indirizzo, di promozione, di divulgazione, di regolamentazione e coordinamento delle attività venatorie nonché il potere sostitutivo nei casi previsti dalla legge. Quindi visto che la Delibera n. 605 delinea esclusivamente provvedimenti con carattere di indirizzo, ne consegue che l’organo competente alla loro adozione era e rimane la Giunta Regionale. In ogni caso si ribadisce che gli “Indirizzi regionali”, per la loro natura e il loro intrinseco contenuto, non rappresentano alcunché di assimilabile ad un provvedimento avente natura regolamentare ma rientrano tutt’al più all’interno della categoria degli atti di alta amministrazione, di indiscutibile competenza dell’organo esecutivo”.
“Pertanto si rimarca che – conclude l’assessore regionale alla caccia - la legge Regionale 10/2004 attribuisce alla Giunta potestà non solo di indirizzo ma addirittura di regolamentazione, mentre secondo i membri del Collegio lo Statuto della Regione Abruzzo è prevalente su qualsiasi legge regionale. Gli uffici regionali sono tenuti alla stretta osservanza delle fonti normative primarie identificabili nelle leggi regionali, dalle quali non possono prescindere, nè in alcun modo è loro consentito entrare nel merito di eventuali supposti conflitti con le norme statutarie regionali, conflitti per i quali permane l’unica competenza di intervento del Consiglio”.
Fonte: maurofebbo.it del 23 ottobre 2012
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