COMUNICATO STAMPA DEL 06/10/2012
Caccia a cervo e capriolo: Febbo annuncia un possibile esposto in
Procura per le notizie diffuse dalle associazioni.
Il WWF: vada! Capiamo il nervosismo, difficile spiegare ai cittadini
abruzzesi che si vuole aprire la caccia a cervo e capriolo entro il
31/12/2013.
Se Febbo non lo fa, ci pensa il WWF a divulgare un significativo
estratto delle sue decisioni.
Il WWF è appena venuto a conoscenza di alcune dichiarazioni
dell'Assessore Febbo che, sulla questione della caccia al Cervo e al
Capriolo, afferma “che gli uffici competenti stanno valutando la
possibilità di un’eventuale segnalazione alla Procura della Repubblica”
per denunciare quello che sarebbe un complotto organizzato da una
“cabina di regia” che vorrebbe screditare l'assessorato. Il WWF invita
caldamente l'Assessore e i suoi uffici ad andare realmente in Procura
auspicando che portino con loro le sentenze del TAR Abruzzo e della
Corte Costituzionale che negli ultimi anni hanno sonoramente bocciato la
gestione venatoria dell'Assessore, della Giunta regionale e della
regione. Così sarà più semplice per il giudice farsi un'idea dello stato
della caccia in Abruzzo.
Il WWF certo non si fa intimidire da tali affermazioni e si chiede se il
Governatore Chiodi e gli altri membri della Giunta condividono i toni, i
contenuti e i metodi di confronto usati dall'Assessore Febbo nella sua nota.
E' evidente il tentativo di buttarla “in rissa” per far perdere di vista
i reali contenuti della Delibera di Giunta Regionale che l'Assessore non
riesce a rivendicare pubblicamente. Febbo sostiene, tra l'altro, che
l'attività di gestione da lui promossa consisterebbe principalmente
“nella rilevazione della distribuzione della popolazione e nei censimenti”.
Visto che le parole scritte negli atti ufficiali sono spesso più chiare
delle parole dettate ai giornali anche da autorevoli rappresentanti
delle Istituzioni, pensiamo sia utile proporre un semplice estratto del
provvedimento da cui si evince chiaramente che Febbo vuol far sparare a
cervi e caprioli anche nelle aree protette con semplice autorizzazione
delle province, il tutto entro il 31/12/2013. Per carità, sempre dopo i
censimenti...Il WWF si opporrà a questa mattanza.
QUI SOTTO SIGNIFICATIVI ESTRATTI DEL DOCUMENTO APPROVATO DALLA GIUNTA:
Art.3
Il prelievo venatorio degli ungulati può essere effettuato
esclusivamente con le seguenti modalità:
-Cinghiale: in forma collettiva, braccata e girata, in
forma individuale con tecniche selettive o con altre
forme;
-Cervidi: esclusivamente in forma individuale con
tecniche selettive, quali la cerca e l'aspetto, senza
l'utilizzo dei cani, con esclusione di qualsiasi forma di
battuta o braccata. E' ammesso l'utilizzo dei cani da
traccia esclusivamente per il recupero di capi feriti. A
tale scopo i cani utilizzati devono essere in possesso di
specifica abilitazione rilasciata dall’Ente Nazionale
Cinofilia Italiana – ENCI - e il conduttore deve essere
in possesso del requisito di cui al successivo art. 5
comma 1 lett. f).
Art.6 commi 3 e 4
3.Le Province adottano Piani di Prelievo Annuale per
ciascuna delle specie di cervidi.
4. I Piani di Prelievo Annuale devono contenere:
a) i dati dei censimenti annuali;
b) l’individuazione delle “aree di prelievo”;
c) il numero dei capi oggetto di prelievo, suddiviso per
specie, classi di sesso ed età;
d) l’indicazione delle modalità e dei tempi di prelievo
definiti coerentemente alle linee guida ISPRA e alla
normativa vigente;
e) le modalità di redazione della relazione finale sul
risultato dei prelievi, che indichi: il numero dei capi
abbattuti distinto per classi di età e sesso, la
comparazione con il Piano di Prelievo Annuale
autorizzato, i dati biometrici dei capi abbattuti e lo
stato sanitario della popolazione.
Art. 7 (Armi da impiegare per il prelievo in forma selettiva dei cervidi).
Il prelievo selettivo dei cervidi può essere effettuato
utilizzando esclusivamente armi con canna ad anima rigata
a caricamento singolo manuale, munite di cannocchiale di
puntamento.
Art.18 comma 4
I cacciatori a singolo possono operare in regime di normale
attività venatoria nei territori espressamente previsti dalle
Province; essi, inoltre, previa specifica autorizzazione delle
Province, possono essere utilizzati per interventi di controllo
numerico della specie al di fuori del periodo cacciabile
anche nelle aree vietate alla caccia quali Istituti Faunistici,
Parchi Naturali e simili, nel rispetto delle linee guida
dell'ISPRA.
Art. 21
(Norme finali)
1. Le Province predispongono o adeguano i propri regolamenti
in materia di caccia alle presenti linee guida, entro il
31.12.2013;
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