sabato 11 febbraio 2012

La Corte Costituzionale boccia la Regione Abruzzo sulla caccia

Grande soddisfazione per la decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della parte della legge della Regione Abruzzo n. 39/10 che aveva approvato il calendario venatorio 2010/11.

Si tratta di una sentenza che costituisce un precedente importantissimo per tutte le regioni italiane e che ribadisce quanto il WWF ha sempre affermato: il calendario venatorio non può essere approvato con legge!

Il WWF aveva segnalato al Governo nazionale l'approvazione di questa legge, chiedendone l'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. Impugnativa che in effetti l'allora Governo Berlusconi propose e che ha portato a questa sentenza.

Qui di seguito potete legge il comunicato delle Associazioni Animalisti italiani, ENPA, LAC, LAV, Legambiente, LIPU-BirdLife Italia, VAS e WWF Italia!

Godiamoci questa ennesima vittoria in difesa della fauna.





CACCIA, CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIMI I CALENDARI VENATORI PER LEGGE

"Le leggi di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche e province autonome di Trento e Bolzano sui calendari venatori sono da considerarsi illegittime. Cade anche la strategia di alcune regioni di raggirare le indicazioni nazionali e comunitarie attraverso lo strumento della legge. Le regioni si conformino rapidamente alle regole di tutela ambientale, non solo per le deroghe ma anche per i calendari venatori”.

Lo affermano le associazioni Animalisti italiani, Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu-Birdlife Italia, VAS e WWF Italia a proposito della sentenza n. 20/2012 della Corte Costituzionale che, raccogliendo un ricorso del Governo, ha dichiarato illegittima la legge recante calendario venatorio della regione Abruzzo e ribadito la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela delle specie cacciabili.

Questa fondamentale sentenza della Corte Costituzionale, la prima sulla materia, sebbene si riferisca in particolare alla legge della regione Abruzzo (che peraltro aveva cessato i suoi effetti) ha una esplicita portata complessiva e va a bocciare ogni regione che abbia inteso o intenda prevede il calendario venatorio mediante una legge provvedimento, affermando invece l’obbligo di emanarlo esclusivamente con la forma dell’atto amministrativo.

“La scelta che si provveda con atto amministrativo”, afferma la Corte, “è l’unica coerente” e “si inserisce armonicamente nel tessuto della legge n. 157 del 1992” non solo perché consente “ai cittadini e alle loro organizzazioni rappresentative la possibilità di tutelare i propri interessi legittimi dinanzi al competente giudice amministrativo” ma anche e soprattutto perché mantiene aperta la possibilità di agire in modo rapido sui contenuti del calendario venatorio stesso qualora si ravveda la necessità di intervenire, porre in essere nuove tutele, rivedere tempi, luoghi e specie cacciabili o anche le modalità con cui l’attività venatoria viene prevista. In questo senso, la Corte ha peraltro ribadito come “la selezione, sia delle specie cacciabili, sia dei periodi aperti all’attività venatoria, implichi l’incisione di profili propri della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che fanno capo alla competenza esclusiva dello Stato” e dunque “il legislatore nazionale ha perciò titolo per imporre alle Regioni di provvedere nella forma dell’atto amministrativo, anziché in quella della legge”.

La storica sentenza della Corte Costituzionale pone fine al diffuso espediente del ricorso alla legge per emanare i calendari venatori e ha un effetto dirompente su molte regioni italiane, che vedono di fatto crollare il proprio impianto venatorio: le leggi di Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche ma anche le province autonome di Trento e Bolzano da questo momento devono considerarsi illegittime, così come illegittimi saranno tutti gli eventuali atti, anche provinciali, che ne verranno eventualmente dedotti.

Per inciso, si noti che la Corte ha anche sottolineato l’obbligo, previsto dalla legge 157/92, di emanare il calendario venatorio “entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno”. Un vincolo finora largamente disatteso ma che da oggi andrà rispettato strettamente.

“L’effetto di questa sentenza -concludono le associazioni- è dirompente e parifica il tema del calendario venatorio a quello delle deroghe: per entrambi, le leggi sono illegittime. Non solo dunque crollano le leggi di importanti regioni italiane, ma fallisce anche il progetto di varie amministrazioni di ricorrere allo strumento legislativo per raggirare le prescrizioni comunitarie e disattendere le iniziative dello Stato a tutela delle specie, tra cui la Guida ISPRA 2010. Ora le regioni non hanno più scuse né alibi. Si adeguino compiutamente al sistema di tutele, a partire dal prossimo calendario venatorio”.
 

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